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Società di Persone (SAS - SNC - Società Semplice)

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - “SAS”: una possibile forma giuridica per un’iniziativa imprenditoriale è quella della costituzione di una “SAS” - Società in Accomandita Semplice, il cui numero di Soci è ristretto e anche il capitale non è particolarmente elevato. La costituzione di una S.A.S. deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Resta a cura del notaio l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di riferimento. Nella “SAS” convivono due categorie di soci che il notaio indicherà nell’atto costitutivo: soci accomandatari, ai quali spetta la rappresentanza della Società, e i soci accomandanti.

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO - “SNC”: nasce quando 2 o più persone sono interessate all’attività imprenditoriale e ripartiscono in modo uguale responsabilità e compiti. Ai fini della costituzione di una Società in Nome Collettivo occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata con espressa indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della Società. L’adempimento di iscrizione nel Registro delle Imprese si eseguirà entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio.


 
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